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Fissa un appuntamento, diventa donatore

Norme e leggi

Una selezione dei principali atti legislativi a tutela dell’attività di donazione del sangue.

L’art. 8 della legge n. 219 del 21 ottobre 2005 disciplina l’astensione dal lavoro per donatori di sangue. Questa legge riprende quanto previsto dalla legge n. 584 del 1967 e afferma: “I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell’art. 8 della legge 23 aprile 1981 n. 155”.

Successivamente l’art. 8, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 ha garantito la retribuzione anche ai lavoratori dipendenti che venissero giudicati inidonei alla donazione di sangue e di emocomponenti, “limitatamente al tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità e alle relative procedure”.

Questa disposizione si applica a tutti i lavoratori dipendenti, compresi apprendisti e lavoratori agricoli, con esclusione dei lavoratori autonomi e dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS.

Per aver diritto alla giornata di assenza retribuita i lavoratori devono donare una quantità minima di sangue di 250 grammi.

Molti si chiedono se il diritto alla giornata di riposo spetti anche al lavoratore domestico, quindi a colf e badandi, baby sitter ecc. La risposta è che il giorno di riposo spetta anche al lavoratore domestico che ha effettuato una donazione di sangue presso un centro trasfusionale autorizzato. Il datore di lavoro domestico può provvedere alla richiesta di rimborso accedendo al portale INPS alla voce “Servizi On Line”, quindi cliccando sul menù denominato “Donazione sangue”. Alla richiesta va allegata la dichiarazione del dipendente, nonché la certificazione rilasciata dal centro presso il quale il lavoratore si è recato.

La normativa non precisa per quante volte è possibile fruire dei permessi per donazione del sangue.

La frequenza annua delle donazioni è prevista dal D.M. 3/3/2005: per il sangue intero il numero massimo di donazioni non può essere superiore a quattro volte l’anno per l’uomo e a due per le donne in età fertile.

L’intervallo minimo tra due donazioni di sangue intero è pari a novanta giorni. Sono previste, invece, frequenze maggiori ed intervalli ridotti per le donazioni di plasma, piastrine o altri emocomponenti.

Il diritto al permesso retribuito previsto dalla legge non può essere esercitato in un giorno non lavorativo o, come nel caso di ferie, in un giorno di sospensione del lavoro comunque retribuita. 

L’art. 8 stabilisce anche che “i certificati relativi alle prestazioni effettuate sono rilasciati al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate”.

Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro il certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo del sangue. Il certificato deve indicare: 

  • i dati anagrafici del donatore;
  • estremi del documento di identità del lavoratore;
  • quantità del prelievo, giorno e ora del prelievo, con gli estremi dell’autorizzazione del Ministero della salute e il centro che l’ha effettuato.

Il lavoratore deve inoltre presentare una dichiarazione del donatore dalla quale risulti:

  • la gratuità della donazione di sangue;
  • la fruizione del riposo;
  • la riscossione dell’indennità;
  • l’ammontare percepito.

I certificati medici e le dichiarazioni del donatore devono essere conservati da parte del datore di lavoro agli atti dell’azienda per un periodo pari a 10 anni.

Quando decorre la giornata di riposo. La giornata di riposo come permesso per i donatori di sangue è di 24 ore, a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per compiere la donazione, o comunque dal momento della donazione risultante da certificato medico.

 

La giornata di assenza per donare il sangue va comunicata. Il lavoratore ha l’obbligo di dare preavviso al datore di lavoro con le modalità eventualmente previste dai singoli CCNL.

Il prelievo può essere fatto presso un centro di raccolta fisso o mobile regolarmente autorizzato dal Ministero della sanità. L’art. 3 del D.M. 8 aprile 1968, infatti, stabilisce che il prelievo deve essere effettuato presso un centro di raccolta fisso o mobile, un centro trasfusionale o un centro di produzione di emoderivati regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute.
Ai lavoratori donatori di sangue compete la corresponsione della normale retribuzione per la prevista giornata di riposo. La retribuzione viene corrisposta dal datore di lavoro in busta paga. Il datore di lavoro può richiedere il rimborso direttamente all’INPS. Il lavoratore ha diritto all’accredito figurativo dei contributi previdenziali per le giornate indennizzate per donazione di sangue. La retribuzione spettante al donatore è quella corrispondente alle ore non lavorate comprese nella giornata di riposo. Il lavoratore può non avere titolo ad alcuna retribuzione (es.: donazione effettuata di sabato in caso di settimana corta) oppure può avere diritto ad una retribuzione inferiore a quella giornaliera (es.: lavoratore che si assenta per la donazione prima del termine dell’orario di lavoro). La retribuzione per la giornata di riposo per i lavoratori retribuiti non in misura fissa (operai) è determinata con gli stessi criteri previsti per le festività nazionali. Per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile o settimanale (impiegati) la retribuzione per la giornata di riposo per donazione di sangue si ottiene dividendo la retribuzione fissa mensile (parte alta del cedolino paga) rispettivamente per 26 e per 6. A stabilirlo è l’art. 4 del D.M. 8.4.1968.
L’indennità corrisposta per la giornata di donazione sangue non concorre a formare reddito ai fini delle obbligazioni contributive, previdenziali, assistenziali e assicurative, in quanto sostanzialmente a carico dell’INPS. Non è pertanto imponibile dal punto di vista previdenziale. Il lavoratore riceve l’accredito figurativo dei contributi ma il datore di lavoro non è tenuto a versare la contribuzione su quelle giornate di assenza per donazione del sangue.
La retribuzione corrisposta al lavoratore per la giornata di donazione sangue concorre a formare reddito di lavoro dipendente ai sensi degli artt. 49 e 51 del T.U.I.R., ed è pertanto soggetta ad IRPEF. La giornata indennizzata dà comunque diritto alle detrazioni d’imposta, quali la detrazione per lavoro dipendente ad esempio.
L’indennità giornaliera riconosciuta per la donazione del sangue durante i periodi di CIG (cassa integrazione guadagni ordinaria) o CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria) rimane comunque integralmente a carico dell’INPS, quindi prevale l’istituto della donazione rispetto a quello della cassa Integrazione ordinaria/straordinaria.
Qualora, per motivi di ordine sanitario, il lavoratore recatosi in un centro di raccolta non possa effettuare la donazione del sangue o venga effettuata solo parzialmente, il medico dovrà rilasciare al lavoratore un certificato attestante la mancata o parziale donazione (art. 7 D.M. 8 aprile 1968). In questi casi non è possibile chiedere il rimborso dell’indennità all’INPS.
La normativa in materia di permessi per donazione di sangue non prevede alcun vincolo alla concessione che possa essere legato alle esigenze organizzative o produttive aziendali. Il datore di lavoro deve concedere il giorno di permesso, in virtù anche della possibilità di chiedere il rimborso della retribuzione anticipata al lavoratore.
I datori di lavoro dovranno porre a conguaglio le retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue con i contributi e la altre somme dovute all’INPS non oltre il mese successivo a quello in cui la retribuzione per la donazione è corrisposta al lavoratore.
Il datore di lavoro può ottenere il rimborso della retribuzione erogata al lavoratore per le giornate di permessi per donazione di sangue per il tramite di una procedura telematica. La presentazione telematica delle domande di prestazione tramite Web è consentita al titolare/legale rappresentante dell’azienda o all’intermediario delegato dalla stessa, che deve essere in possesso del Pin di autenticazione. Il servizio è disponibile sul sito dell’INPS, nella sezione Servizi On Line, attraverso il seguente percorso: Aziende, consulenti e professionisti – Donazione Sangue, Midollo, Soccorso alpino – Rimborso retribuzione – Donazione sangue. Per l’invio della domanda il datore di lavoro dovrà compilare una serie di pannelli nei quali dovranno essere riportate le informazioni necessarie alla presentazione della domanda. Nella sezione modalità di pagamento, deve definire le modalità di pagamento e, nel caso di accredito su conto corrente, bancario o postale, dovrà digitare anche il codice IBAN. Effettuato l’invio, il richiedente potrà stampare la ricevuta di presentazione della domanda.
Come abbiamo visto, la legge prevede il diritto alla retribuzione al lavoratore anche in caso di inidoneità alla donazione di sangue. L’INPS è tenuto a rimborsare il datore di lavoro per le retribuzioni in argomento corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato. In particolare, ai sensi dell’art. 1 del decreto 18 novembre 2015, il lavoratore dipendente che sia stato accertato inidoneo alla donazione di sangue o emocomponenti ha diritto alla retribuzione limitatamente al tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità nei seguenti casi previsti al comma 1: a) sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente; b) mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva; c) rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali. Pertanto, qualora il lavoratore che si sia assentato dal lavoro per effettuare la donazione di sangue o di emocomponenti venga giudicato inidoneo alla donazione medesima a seguito delle motivazioni sopra delineate, il dipendente stesso avrà diritto alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell’intervallo di tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità. Tale intervallo di tempo deve essere calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro trasfusionale sia a quello di spostamento dallo stesso alla sede di servizio.