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L’art. 8 della legge n. 219 del 21 ottobre 2005 disciplina l’astensione dal lavoro per donatori di sangue. Questa legge riprende quanto previsto dalla legge n. 584 del 1967 e afferma: “I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell’art. 8 della legge 23 aprile 1981 n. 155”.
Successivamente l’art. 8, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 ha garantito la retribuzione anche ai lavoratori dipendenti che venissero giudicati inidonei alla donazione di sangue e di emocomponenti, “limitatamente al tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità e alle relative procedure”.
Questa disposizione si applica a tutti i lavoratori dipendenti, compresi apprendisti e lavoratori agricoli, con esclusione dei lavoratori autonomi e dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS.
Per aver diritto alla giornata di assenza retribuita i lavoratori devono donare una quantità minima di sangue di 250 grammi.
Molti si chiedono se il diritto alla giornata di riposo spetti anche al lavoratore domestico, quindi a colf e badandi, baby sitter ecc. La risposta è che il giorno di riposo spetta anche al lavoratore domestico che ha effettuato una donazione di sangue presso un centro trasfusionale autorizzato. Il datore di lavoro domestico può provvedere alla richiesta di rimborso accedendo al portale INPS alla voce “Servizi On Line”, quindi cliccando sul menù denominato “Donazione sangue”. Alla richiesta va allegata la dichiarazione del dipendente, nonché la certificazione rilasciata dal centro presso il quale il lavoratore si è recato.
La normativa non precisa per quante volte è possibile fruire dei permessi per donazione del sangue.
La frequenza annua delle donazioni è prevista dal D.M. 3/3/2005: per il sangue intero il numero massimo di donazioni non può essere superiore a quattro volte l’anno per l’uomo e a due per le donne in età fertile.
L’intervallo minimo tra due donazioni di sangue intero è pari a novanta giorni. Sono previste, invece, frequenze maggiori ed intervalli ridotti per le donazioni di plasma, piastrine o altri emocomponenti.
Il diritto al permesso retribuito previsto dalla legge non può essere esercitato in un giorno non lavorativo o, come nel caso di ferie, in un giorno di sospensione del lavoro comunque retribuita.
L’art. 8 stabilisce anche che “i certificati relativi alle prestazioni effettuate sono rilasciati al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate”.
Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro il certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo del sangue. Il certificato deve indicare:
Il lavoratore deve inoltre presentare una dichiarazione del donatore dalla quale risulti:
I certificati medici e le dichiarazioni del donatore devono essere conservati da parte del datore di lavoro agli atti dell’azienda per un periodo pari a 10 anni.
Quando decorre la giornata di riposo. La giornata di riposo come permesso per i donatori di sangue è di 24 ore, a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per compiere la donazione, o comunque dal momento della donazione risultante da certificato medico.
La giornata di assenza per donare il sangue va comunicata. Il lavoratore ha l’obbligo di dare preavviso al datore di lavoro con le modalità eventualmente previste dai singoli CCNL.
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Ricordati di portare con te un Documento di Identità e la Tessera Sanitaria. Senza non potrai più donare.
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